EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Leggi Bed and breakfast - leggi Affittacamere - leggi agriturismo

AFFITTACAMERE - ROOM AND BREAKFAST - LOCANDA

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Affittacamere - (Art. 10 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005

Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".

SEZ. B - Strutture ricettive classificate in categoria unica

AFFITTACAMERE

Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di "affittacamere" e di "locanda" ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi di esercizio.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione di affittacamere non comporta la modifica di destinazione d'uso degli edifici a fini urbanistici.
Specificazioni tipologiche e marchi
Gli esercizi di affittacamere che erogano, principalmente, il servizio di alloggio e prima colazione possono utilizzare il marchio commerciale: "camera e colazione - room and breakfast".
L'utilizzo della specificazione tipologica di "locanda" è esclusivo delle attività di affittacamere congiunte all'esercizio di una attività di ristorazione aperta al pubblico, autorizzata ai sensi della L.R. 14/03 e soggetta ai tetti di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge.
Requisiti minimi per l'esercizio di attività di affittacamere:

  • i locali devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, con una superficie minima delle camere di almeno 9 e 14 mq. per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto; nelle camere è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori fino a 12 anni, al di fuori dei parametri sopraindicati;
  • la superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera dev'essere di almeno 3 mq. ciascuno e ogni bagno deve possedere una dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una vasca o una doccia ed un wc;
  • occorre almeno un bagno ad uso comune per le camere senza bagno privati nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione;
  • la dotazione minima delle camere è costituita da un armadio, un tavolo e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta poltrona/divano e un comodino o equivalente;
  • ove tale servizio sia fornito, una o più sale destinate alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno 14 mq.;
  • per le locande il requisito di cui alla lettera e) è sostituito dalla sala ristorante dell'esercizio di somministrazione al pubblico;
  • fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda e impianto di riscaldamento; quest'ultimo requisito è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile.
  • Requisiti minimi di servizio
  • Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su 24;
  • Pulizia giornaliera della camera dei bagni e delle stanze e dei locali ad uso comune;
  • Cambio della biancheria da camera e da bagno almeno 2 volte alla settimana e ad ogni cambio del cliente;
  • Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente;
    Requisiti strutturali ed igienico-sanitari da attestare nella DIA:
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  • indicazione degli estremi del certificato di conformità edilizia e agibilità o presentazione di documentazione sostitutiva prevista dal Comune che attesti l'idoneità della struttura alla attività di accoglienza almeno sotto i seguenti profili:
  • antincendio,
  • sicurezza e conformità degli impianti (L. 46/90),
  • staticità
  • idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività senza l'acquisizione di tale parere;
  • in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata la relativa documentazione sanitaria prevista dal successivo paragrafo.
    Documentazione sanitaria per somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62 Somministrazione della sola colazione
    In caso di somministrazione agli alloggiati della sola colazione non occorre autorizzazione sanitaria.
    Somministrazione dei pasti
    In caso di somministrazione agli alloggiati anche dei pasti principali occorre l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62, rilasciata previa verifica dei seguenti parametri minimi relativi alla cucina:
  • Superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3 mq. per ogni posto letto oltre il terzo;
  • Pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale;
  • Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste dal Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione d'uso per attività principale;
  • Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico, impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione dal Regolamento edilizio comunale;
  • Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche delle norme UNI 7129;
  • Un acquaio a due lavelli;
  • Apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi;
  • Un frigorifero;
  • Superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie del pavimento della cucina;
  • Un armadio o simile per riporre le stoviglie;
  • Un armadio o simile per dispensa.
    Normativa
    Gli esercizi di affittacamere sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989 n. 236.

    Normativa comune

    Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma 2, L.R. 16/04
    Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati, segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
    La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 16/04
    Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
    Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
    In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi nel frigorifero.
    Dipendenze
    E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù), ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non superiore a 100 metri.
    Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla casa-madre.
    Normativa applicabile in modo residuale
    Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
    Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
    Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
    SEGNI DISTINTIVI
    Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva extralberghiera.
    Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al segno distintivo regionale.
    Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente, sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.

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