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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Affittacamere - (Art. 10 -
L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma
imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate
a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati
in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente
servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie
dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle
previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali
edilizi e di igiene.
2. L'attività di affittacamere può essere esercitata
in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione
qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura
immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere
la specificazione tipologica di "locanda".
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. B - Strutture ricettive classificate in
categoria unica
AFFITTACAMERE
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di
"affittacamere" e di "locanda" ai sensi dell'art. 10 della legge
regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi di esercizio.
Destinazione d'uso degli immobili interessati
L'utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione
di affittacamere non comporta la modifica di destinazione d'uso
degli edifici a fini urbanistici.
Specificazioni tipologiche e marchi
Gli esercizi di affittacamere che erogano, principalmente,
il servizio di alloggio e prima colazione possono utilizzare il
marchio commerciale: "camera e colazione - room and breakfast".
L'utilizzo della specificazione tipologica di "locanda"
è esclusivo delle attività di affittacamere congiunte
all'esercizio di una attività di ristorazione aperta al
pubblico, autorizzata ai sensi della L.R. 14/03 e soggetta ai
tetti di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge.
Requisiti minimi per l'esercizio di attività di affittacamere:
i locali devono possedere i requisiti previsti per la civile
abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria,
con una superficie minima delle camere di almeno 9 e 14 mq. per
le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto,
aumentata di almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto; nelle
camere è sempre possibile l'aggiunta di un letto per minori
fino a 12 anni, al di fuori dei parametri sopraindicati;
la superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera
dev'essere di almeno 3 mq. ciascuno e ogni bagno deve possedere
una dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una
vasca o una doccia ed un wc;
occorre almeno un bagno ad uso comune per le camere senza bagno
privati nella misura di un bagno ogni sei posti letto o frazione;
la dotazione minima delle camere è costituita da un armadio,
un tavolo e, per ogni posto letto, un letto, una sedia o una seduta
poltrona/divano e un comodino o equivalente;
ove tale servizio sia fornito, una o più sale destinate
alla somministrazione di alimenti e bevande per una superficie
complessiva di almeno 14 mq.;
per le locande il requisito di cui alla lettera e) è
sostituito dalla sala ristorante dell'esercizio di somministrazione
al pubblico;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e fredda
e impianto di riscaldamento; quest'ultimo requisito è obbligatorio
solo se l'apertura comprende i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile.
Requisiti minimi di servizio
Servizio di ricevimento assicurato 8 ore su 24;
Pulizia giornaliera della camera dei bagni e delle stanze e
dei locali ad uso comune;
Cambio della biancheria da camera e da bagno almeno 2 volte
alla settimana e ad ogni cambio del cliente;
Cambio della biancheria da cucina ad ogni cambio del cliente;
Requisiti strutturali ed igienico-sanitari da attestare nella
DIA: <
indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
sostitutiva prevista dal Comune che attesti l'idoneità
della struttura alla attività di accoglienza almeno sotto
i seguenti profili:
antincendio,
sicurezza e conformità degli impianti (L. 46/90),
staticità
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata
da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di
Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata anche
in assenza del parere purché lo stesso sia stato richiesto.
Non è comunque possibile iniziare l'attività senza
l'acquisizione di tale parere;
in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata la relativa documentazione sanitaria prevista dal successivo
paragrafo.
Documentazione sanitaria per somministrazione di alimenti e
bevande ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62 Somministrazione
della sola colazione
In caso di somministrazione agli alloggiati della sola colazione
non occorre autorizzazione sanitaria.
Somministrazione dei pasti
In caso di somministrazione agli alloggiati anche dei pasti principali
occorre l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della
L. 283/62, rilasciata previa verifica dei seguenti parametri minimi
relativi alla cucina:
Superficie totale utile di almeno 9 mq., con l'aggiunta di 0,3
mq. per ogni posto letto oltre il terzo;
Pavimento e pareti come richiesto per cucina di civile abitazione
dal Regolamento edilizio comunale;
Finestra apribile all'esterno con le caratteristiche richieste
dal Regolamento edilizio comunale per ambienti con destinazione
d'uso per attività principale;
Impianto idrico per acqua calda e fredda, impianto elettrico,
impianto di scarico, come richiesto per cucina di civile abitazione
dal Regolamento edilizio comunale;
Cappa e canna di esalazione sopra i fuochi con le caratteristiche
delle norme UNI 7129;
Un acquaio a due lavelli;
Apparecchio di cottura ad almeno 4 fuochi;
Un frigorifero;
Superficie di lavorazione pari ad almeno il 15% della superficie
del pavimento della cucina;
Un armadio o simile per riporre le stoviglie;
Un armadio o simile per dispensa.
Normativa
Gli esercizi di affittacamere sono esclusi dall'applicazione
dell'articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14-6-1989 n. 236.
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16,
comma 2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera
già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione
di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati,
segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R.
16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia
(ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo
stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina
di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente
alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata
in vigore della L.R. 16/04
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti
minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli
alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2
L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti
i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere
che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad
eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza di
un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi
ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in
caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori
dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito
dei cibi nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù),
ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma
non superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i
requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui
dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali
si appoggiano alla casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto
si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria,
di prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio
2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili
dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni
tecnologiche e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente
alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno
della struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al
segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e
i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente,
sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche
tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.
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