EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva già regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8)
dal 31 di marzo 2006 è regolata dalla nuova Legge 96 del 20 febbraio 2006

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