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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono
distinte in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Attività saltuaria di alloggio e
prima colazione - (Art. 13 - L R Emilia Romagna
n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
e può assumere l'identificazione di bed & breakfast
l'attività di ospitalità e somministrazione della
prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi
della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa,
in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti
letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso
di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere
fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo
di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per
un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare.
Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato
dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali
adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste
per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate
nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa
denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione
è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti
norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica
sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali.
L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli
previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo
18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza
ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di
omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni
previste in caso di attività irregolare all'articolo 36,
comma 9 e agli articoli 25 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono
tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data
d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre
di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza
nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità
dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua
l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli
stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul
movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2149 del 2 novembre 2004
STANDARD STRUTTURALI E REQUISITI DI ESERCIZIO
PER L'ESERCIZIO SALTUARIO DELL'ATTIVITÀ SALTUARIA DI ALLOGGIO
E PRIMA COLAZIONE-B&B
Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali
e di servizio che devono essere rispettati nello svolgimento dell'attività
saltuaria di alloggio e prima colazione prevista dall'art. 13
della L.R. 16/04, d'ora in poi denominata "B&B".
L'attività è svolta nella abitazione di residenza
e dimora, (titolo del possesso attraverso la proprietà,
il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato
o di locazione), in non più di 3 camere e 6 posti letto
più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per
ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi
compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio
della famiglia.
OBBLIGO DI RESIDENZA
Il conduttore dell'attività ha l'obbligo della residenza
anagrafica nella abitazione dove si esercita l'attività
di B & B quindi come stabilito dalla normativa vigente in
materia di anagrafe, la residenza deve coincidere con la "dimora
abituale" cioè con il luogo in cui la persona vive
in modo stabile.
DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE
L'abitazione deve essere classificata come residenziale, sia essa
in centri urbani che in aree rurali, e deve essere in regola con
tutte le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la
sicurezza previste per le civili abitazioni.
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del
territorio comunale effettuata dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti in base alla destinazione della zona territoriale così
come risulta dalla classificazione urbanistica regionale, ma solamente
al fatto che chi svolge l'attività di B&B ha l'obbligo
della residenza intesa in senso anagrafico che, come stabilito
dall'art. 43 c.c. e dalla normativa vigente deve coincidere con
la dimora abituale cioè il luogo dove la persona vive abitualmente
in modo stabile. Resta inteso che la casa dove viene condotta
l'attività deve essere classificata come civile abitazione.
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per
l'esercizio dell'attività di B & B, potendo essere
esercitata anche in zone agricole e rurali.
L'attività ricettiva di B & B non comporta mutamento
della destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella della
civile abitazione con i relativi obblighi di legge e soggiace
alle relative sanzioni in caso di inadempimento nell'adeguamento
dell'immobile alla normativa vigente (ad esempio per quanto riguarda
il foro d'aerazione in cucina, l'adeguamento alla L. 46/90 in
materia di impianti elettrici, ecc.)
L'attività di B & B non può essere esercitata
in una unità immobiliare catastale diversa da quella in
cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, neppure se immediatamente
attigua.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
L'attività di B & B non risulta assoggettabile alle
norme igienico sanitarie che regolano le attività di impresa
turistica (quali alberghi, affittacamere..) o di produzione o
somministrazione pasti, in quanto l'attività è dalla
legge qualificata sostanzialmente a conduzione familiare ed i
requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme in oggetto sono
quelli previsti per l'uso abitativo.
Pertanto tale attività non soggiace ad autorizzazione sanitaria.
Tuttavia ciò non esime i gestori dal tenere comportamenti
comunque confacenti alle comuni norme igieniche, che possono essere
verificati dal Comune nei periodi di apertura, a tutela degli
ospiti, verso i quali sono in vigore le normali regole rispetto
alla responsabilità civile in caso si cagioni danni a terzi.
A tale proposito pur non prevedendosi l'obbligo di stipula di
una assicurazione R.C. se ne consiglia l'adozione.
Devono comunque essere assicurati le seguenti caratteristiche
e servizi minimi:
Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività
si svolga in più di una stanza;
2) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) Le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate
di porta e finestra; la capacità ricettiva per camera non
può superare i limiti previsti dai regolamenti comunali
di edilizia e sanità vigenti e devono essere arredate con
almeno:
letto, comodino con abajour ,sedia per ogni ospite, armadio, cestino
porta rifiuti, tenda oscurante (in caso di finestre senza imposte).
Servizi garantiti :
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito
con la famiglia);
2) Riordino e pulizia quotidiana dei locali;
3) Cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) Cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno)
due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Durata del soggiorno:
La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i sessanta
giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore
a cinque giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo
ospite.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE B & B
Il marchio di identificazione B & B che può essere
apposto all'esterno della abitazione in cui si svolge l'attività
saltuaria di alloggio e prima colazione deve essere conforme ai
modelli approvati con delibera di giunta 2871 del 17/12/2001.
PERIODO DI DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA
Il periodo di disponibilità all'accoglienza deve essere
dichiarato al comune in sede di denuncia di inizio attività
e alla provincia ogni anno in sede di dichiarazione dei prezzi.
In tale sede deve essere fatta l'opzione relativamente al tipo
di tetto di ospitalità, scegliendo fra l'apertura di 120
giorni di apertura anche non continuativi o il tetto di 500 pernottamenti
nell'arco dell'anno.
RAGGIUNGIMENTO DEI TETTI DI ACCOGLIENZA
L'ospitalità può essere fornita per un massimo di
120 giorni di apertura anche in più periodi o, in alternativa,
per un massimo di 500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare.
Qualora si scelga l'opzione di 500 pernottamenti, una volta raggiunto
il tetto si dovrà comunicare a provincia e comune la sospensione
dell'attività fino all'anno solare successivo.
ORGANIZZAZIONE
L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di impresa.
INFORMAZIONE PRIVATA E ISTITUZIONALE
Si considerano normali attività di informazione, oltre
a cartelli, frecce e indicazioni previste dalla deliberazione
della giunta regionale 2871/01, anche i siti internet privati
purché non siano inseriti in circuiti di prenotazione e
commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice
informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate
quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail).
Le province e i comuni possono inserire i B&B in pubblicazioni
collettive o in siti internet.
PREZZI
Entro il primo ottobre di ogni anno si dovranno dichiarare alla
Provincia i prezzi massimi comprensivi della colazione.
In ogni stanza destinata all'accoglienza dovrà essere affisso
l'apposito cartellino dei prezzi, comprensivo della prima colazione.
RILEVAZIONI STATISTICHE
Alla Provincia dovranno inoltre essere trasmessi i dati sul movimento
dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.
DICHIARAZIONE DEGLI ALLOGGIATI AI SENSI
DELL'ART. 109 DEL TULPS.
Le presenze devono essere comunicate alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e dev'essere tenuta copia della
scheda di registrazione.
CONTROLLI E SANZIONI
Qualora durante i controlli che possono essere effettuati dal
comune competente per territorio, durante il periodo di disponibilità
all'accoglienza, dovesse verificarsi la mancanza dei requisiti
dichiarati, o una conduzione che non rispetti le norme previsti
in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti,
il comune oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie potrà
adottare un provvedimento di sospensione dell'attività
da cinque a trenta giorni e nel caso di recidiva potrà
vietare il proseguimento dell'esercizio dell'attività.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
La denuncia di inizio attività deve essere presentata al
comune sulla base del modello che verrà approvato con successivo
atto dal dirigente competente in materia di turismo e deve essere
completato dagli allegati previsti, in difetto dei quali la denuncia
si intende come non presentata.
Elementi:
a) generalità complete del soggetto che inizia l'attività
di B&B (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale),
ubicazione dell'immobile (via, n. civico, scala, piano, numero
dell'appartamento, ecc.), titolo di disponibilità e indicazione
dell'unità immobiliare catastale in cui svolge l'attività;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono
destinati i vari locali, in particolare le stanze, i posti letto
ed i servizi igienici destinati all'accoglienza;
c) certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva
di certificazione;
d) dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneità
degli impianti;
e) data di inizio dell'attività e il periodo di disponibilità
all'accoglienza ( 120 gg anche non continuativi o 500 pernottamenti
nell'arco dell'anno);
f) eventuali collaboratori familiari al servizio della famiglia.
Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività
si svolga in più di una stanza;
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate
di porta e finestra e deve essere esposto il cartellino prezzi;
la capacità ricettiva per camera non può superare
i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanità
vigenti e devono essere arredate con almeno: letto, comodino con
abajour, sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti,
tenda oscurante in caso di finestre senza imposte.
Servizi garantiti
1) Somministrazione della prima colazione (stabilito con la famiglia);
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno)
due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Dichiarazione del conduttore di essere a
conoscenza che:
1. il Comune può in ogni momento verificare la veridicità
della documentazione prodotta e durante il periodo di disponibilità
all'accoglienza verificare che le strutture abbiano i requisiti
dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme
a quanto previsto dalla normativa vigente e dichiarato nella denuncia
di inizio attività
2. Di dovere presentare entro il 1-10 di ogni anno, la dichiarazione
dei prezzi alla Provincia competente per territorio valida per
l'anno successivo e il periodo di disponibilità all'accoglienza,
con l'opzione fra 120 giorni di apertura anche non continuativi
e 500 pernottamenti.
3. Di dovere presentare su apposito modello ISTAT il movimento
degli ospiti, sulla base delle indicazioni data dalla Provincia
competente per territorio.
4. Di dovere comunicare le presenze alla locale autorità
di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e tenere copia della scheda
di registrazione.
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