EMILIA ROMAGNA

Legislazione strutture ricettive Emilia Romagna

Legge Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16

Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

Sono strutture ricettive extralberghiere:  a) le case per ferie;   b) gli ostelli;   c) i rifugi alpini;   d) i rifugi escursionistici;   e) gli affittacamere;   f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:  a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;   b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;   c) aree attrezzate di sosta temporanea;   d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale;

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione - (Art. 13 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.
2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.
5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 2149 del 2 novembre 2004

STANDARD STRUTTURALI E REQUISITI DI ESERCIZIO PER L'ESERCIZIO SALTUARIO DELL'ATTIVITÀ SALTUARIA DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE-B&B
Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali e di servizio che devono essere rispettati nello svolgimento dell'attività saltuaria di alloggio e prima colazione prevista dall'art. 13 della L.R. 16/04, d'ora in poi denominata "B&B".
L'attività è svolta nella abitazione di residenza e dimora, (titolo del possesso attraverso la proprietà, il diritto d'uso, diritto di usufrutto, contratto di comodato o di locazione), in non più di 3 camere e 6 posti letto più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia.

OBBLIGO DI RESIDENZA
Il conduttore dell'attività ha l'obbligo della residenza anagrafica nella abitazione dove si esercita l'attività di B & B quindi come stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe, la residenza deve coincidere con la "dimora abituale" cioè con il luogo in cui la persona vive in modo stabile.

DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE
L'abitazione deve essere classificata come residenziale, sia essa in centri urbani che in aree rurali, e deve essere in regola con tutte le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza previste per le civili abitazioni.
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del territorio comunale effettuata dagli strumenti urbanistici comunali vigenti in base alla destinazione della zona territoriale così come risulta dalla classificazione urbanistica regionale, ma solamente al fatto che chi svolge l'attività di B&B ha l'obbligo della residenza intesa in senso anagrafico che, come stabilito dall'art. 43 c.c. e dalla normativa vigente deve coincidere con la dimora abituale cioè il luogo dove la persona vive abitualmente in modo stabile. Resta inteso che la casa dove viene condotta l'attività deve essere classificata come civile abitazione.
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per l'esercizio dell'attività di B & B, potendo essere esercitata anche in zone agricole e rurali.
L'attività ricettiva di B & B non comporta mutamento della destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella della civile abitazione con i relativi obblighi di legge e soggiace alle relative sanzioni in caso di inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla normativa vigente (ad esempio per quanto riguarda il foro d'aerazione in cucina, l'adeguamento alla L. 46/90 in materia di impianti elettrici, ecc.)
L'attività di B & B non può essere esercitata in una unità immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica, neppure se immediatamente attigua.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI
L'attività di B & B non risulta assoggettabile alle norme igienico sanitarie che regolano le attività di impresa turistica (quali alberghi, affittacamere..) o di produzione o somministrazione pasti, in quanto l'attività è dalla legge qualificata sostanzialmente a conduzione familiare ed i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme in oggetto sono quelli previsti per l'uso abitativo.
Pertanto tale attività non soggiace ad autorizzazione sanitaria. Tuttavia ciò non esime i gestori dal tenere comportamenti comunque confacenti alle comuni norme igieniche, che possono essere verificati dal Comune nei periodi di apertura, a tutela degli ospiti, verso i quali sono in vigore le normali regole rispetto alla responsabilità civile in caso si cagioni danni a terzi. A tale proposito pur non prevedendosi l'obbligo di stipula di una assicurazione R.C. se ne consiglia l'adozione.
Devono comunque essere assicurati le seguenti caratteristiche e servizi minimi:
Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività si svolga in più di una stanza;
2) Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) Le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di porta e finestra; la capacità ricettiva per camera non può superare i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanità vigenti e devono essere arredate con almeno:
letto, comodino con abajour ,sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda oscurante (in caso di finestre senza imposte).
Servizi garantiti :
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito con la famiglia);
2) Riordino e pulizia quotidiana dei locali;
3) Cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
4) Cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Durata del soggiorno:
La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a cinque giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE B & B
Il marchio di identificazione B & B che può essere apposto all'esterno della abitazione in cui si svolge l'attività saltuaria di alloggio e prima colazione deve essere conforme ai modelli approvati con delibera di giunta 2871 del 17/12/2001.

PERIODO DI DISPONIBILITA' ALL'ACCOGLIENZA
Il periodo di disponibilità all'accoglienza deve essere dichiarato al comune in sede di denuncia di inizio attività e alla provincia ogni anno in sede di dichiarazione dei prezzi. In tale sede deve essere fatta l'opzione relativamente al tipo di tetto di ospitalità, scegliendo fra l'apertura di 120 giorni di apertura anche non continuativi o il tetto di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno.

RAGGIUNGIMENTO DEI TETTI DI ACCOGLIENZA
L'ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni di apertura anche in più periodi o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare. Qualora si scelga l'opzione di 500 pernottamenti, una volta raggiunto il tetto si dovrà comunicare a provincia e comune la sospensione dell'attività fino all'anno solare successivo.

ORGANIZZAZIONE
L'attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di impresa.

INFORMAZIONE PRIVATA E ISTITUZIONALE
Si considerano normali attività di informazione, oltre a cartelli, frecce e indicazioni previste dalla deliberazione della giunta regionale 2871/01, anche i siti internet privati purché non siano inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con caratteristiche che travalichino una semplice informazione, indicazione di visibilità o delle coordinate quali indirizzo, telefono, fax ed e-mail).
Le province e i comuni possono inserire i B&B in pubblicazioni collettive o in siti internet.

PREZZI
Entro il primo ottobre di ogni anno si dovranno dichiarare alla Provincia i prezzi massimi comprensivi della colazione.
In ogni stanza destinata all'accoglienza dovrà essere affisso l'apposito cartellino dei prezzi, comprensivo della prima colazione.

RILEVAZIONI STATISTICHE
Alla Provincia dovranno inoltre essere trasmessi i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

DICHIARAZIONE DEGLI ALLOGGIATI AI SENSI DELL'ART. 109 DEL TULPS.
Le presenze devono essere comunicate alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e dev'essere tenuta copia della scheda di registrazione.

CONTROLLI E SANZIONI
Qualora durante i controlli che possono essere effettuati dal comune competente per territorio, durante il periodo di disponibilità all'accoglienza, dovesse verificarsi la mancanza dei requisiti dichiarati, o una conduzione che non rispetti le norme previsti in particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti, il comune oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie potrà adottare un provvedimento di sospensione dell'attività da cinque a trenta giorni e nel caso di recidiva potrà vietare il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
La denuncia di inizio attività deve essere presentata al comune sulla base del modello che verrà approvato con successivo atto dal dirigente competente in materia di turismo e deve essere completato dagli allegati previsti, in difetto dei quali la denuncia si intende come non presentata.
Elementi:
a) generalità complete del soggetto che inizia l'attività di B&B (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), ubicazione dell'immobile (via, n. civico, scala, piano, numero dell'appartamento, ecc.), titolo di disponibilità e indicazione dell'unità immobiliare catastale in cui svolge l'attività;
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in particolare le stanze, i posti letto ed i servizi igienici destinati all'accoglienza;
c) certificato di abitabilità o dichiarazione sostitutiva di certificazione;
d) dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneità degli impianti;
e) data di inizio dell'attività e il periodo di disponibilità all'accoglienza ( 120 gg anche non continuativi o 500 pernottamenti nell'arco dell'anno);
f) eventuali collaboratori familiari al servizio della famiglia.

Caratteristiche minime della struttura:
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività si svolga in più di una stanza;
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
3) le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di porta e finestra e deve essere esposto il cartellino prezzi; la capacità ricettiva per camera non può superare i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanità vigenti e devono essere arredate con almeno: letto, comodino con abajour, sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda oscurante in caso di finestre senza imposte.

Servizi garantiti
1) Somministrazione della prima colazione (stabilito con la famiglia);
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.

Dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza che:
1. il Comune può in ogni momento verificare la veridicità della documentazione prodotta e durante il periodo di disponibilità all'accoglienza verificare che le strutture abbiano i requisiti dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dichiarato nella denuncia di inizio attività
2. Di dovere presentare entro il 1-10 di ogni anno, la dichiarazione dei prezzi alla Provincia competente per territorio valida per l'anno successivo e il periodo di disponibilità all'accoglienza, con l'opzione fra 120 giorni di apertura anche non continuativi e 500 pernottamenti.
3. Di dovere presentare su apposito modello ISTAT il movimento degli ospiti, sulla base delle indicazioni data dalla Provincia competente per territorio.
4. Di dovere comunicare le presenze alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro 24 ore e tenere copia della scheda di registrazione.

 

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