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Legge Regionale Emilia Romagna
28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Ostelli - (Art. 8 - L R Emilia
Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive
attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento
per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi
di giovani.
2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti
di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza
scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli
possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa
convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni
di esercizio dell'attività.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. B - Strutture ricettive classificate in
categoria unica
OSTELLI PER LA GIOVENTU'
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di
"Ostelli per la gioventù" ai sensi dell'art. 8 della legge
regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e
di esercizio.
Requisiti minimi strutturali e di esercizio che devono essere
garantiti negli ostelli per la gioventù:
Requisiti strutturali:
una superficie minima delle camere di 8 e 10 metri quadrati
per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti
letto aumentata di 4 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato.
In caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate
dai 4 letti in su, ove l'altezza dei locali sia superiore a
3,20 m il parametro superficie/posto letto può essere
ridotto a 4 mq.;
una superficie minima dei bagni privati di almeno 3 metri
quadrati ed una dotazione minima costituita da un lavandino,
un bidet, una vasca o una doccia ed un wc;
per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni
igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti
letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni
8 posti letto o frazione con un minimo di un servizio igienico
completo per ogni piano;
una dotazione minima delle camere costituita da un tavolo,
un armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite
e, per ogni posto letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
una o più sale comuni per una superficie complessiva
di almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro
quadrato per posto letto qualora le sale comuni coincidono con
le sale destinate alla consumazione dei pasti e comunque non inferiore
a mq. 20;
Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di uno
o più locali adibiti a cucina comune per la preparazione
personale dei pasti da parte degli ospiti.
Servizi obbligatori
servizio di ricevimento assicurato almeno 8 ore su 24;
servizio di pulizia della camera una volta al giorno;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e
impianto di riscaldamento dei locali, quest'ultimo requisito
è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi
dal 1° ottobre al 30 aprile;
cambio della biancheria ad ogni cambio del cliente o servizio
di fornitura della biancheria da camera e da bagno su richiesta,
ove il servizio non sia fornito di base;
In caso il pernottamento sia fornito in camerate, servizio
di deposito bagagli o armadietti forniti di serratura per un
numero non inferiore al 10% dei posti letto;
almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
equipollente indicata dal Comune;
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata
da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento
di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata
anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato
richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività
senza l'acquisizione di tale parere;
in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della
L. 283/62, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità
di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
Prezzi e tariffe
In caso di gestione effettuata da privati per la individuazione
dei prezzi massimi da applicare e da prevedere nella convenzione
da stipulare con il Comune si dovrà tenere conto dei prezzi
praticati da analoghe strutture/ostelli presenti sul territorio
della provincia o/e, in mancanza di questi, a quelli praticati
da altre strutture nella regione, con un aumento massimo non superiore
di norma al 10%.
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art.
16, comma 2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva
extralberghiera già esistente ed autorizzata, senza
alcuna effettuazione di modifiche né alla struttura
né ai servizi erogati, segue le modalità di
cui all'art. 16 comma 2, della L.R. 16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia
(ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo
stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina
di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente
alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di
entrata in vigore della L.R. 16/04
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti
minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalità di autogestione da parte
degli alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.
2 L.283/62 non è necessaria purché tale cucina
rispetti i parametri minimi previsti per le cucine degli
affittacamere che effettuano somministrazione dei pasti
agli alloggiati, ad eccezione del requisito riguardante
il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza
di un frigorifero di capacità di almeno 230 litri
lordi ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita
e in caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti
contenitori dotati di coperchio adatti all'uso alimentare,
per il deposito dei cibi nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per
la gioventù), ubicate nelle immediate vicinanze della
casa-madre di norma non superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare
i requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da
cui dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per
i quali si appoggiano alla casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente
atto si applicano le normative vigenti in materia urbanistica,
sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della
L. 6 luglio 2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente
con mobili dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi
impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente
alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto
all'esterno della struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate
al segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto,
e i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente,
sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle
specifiche tipologie ricettive oggetto della dichiarazione
di inizio attività.
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