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Legge
Regionale Emilia Romagna 21 agosto 2001, n . 29
Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario
del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare
denominato "bed and breakfast"
(Pubblicata sul Bollettino Regionale del 24 agosto 2001, n.121)
INDICE
Articolo 1: Finalità e definizione
Articolo 2: Caratteristiche e requisiti
Articolo 3: Adempimenti amministrativi
Articolo 4: Pubblicità dell'attività
Articolo 5: Formazione degli operatori
Articolo 6: Iniziative di promozione e commercializzazione
Articolo 7: Controlli e sanzioni
Articolo 8: Abrogazione della L.R. 25 giugno 1999, n.11
Articolo 9: Norma finanziaria
Articolo 1 - Finalità
e definizione
1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera
a carattere familiare denominata "Bed and Breakfast".
2. Si definisce "esercizio di Bed and Breakfast" l'attività
ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita
offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu'
di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, con carattere
saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.
Articolo 2 - Caratteristiche e requisiti
1. L'esercizio di cui all'articolo 1 è condotto avvalendosi
della normale organizzazione familiare.
2. Sono comunque assicurati i seguenti servizi minimi:
a) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti dell'esercizio,
qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;
b) la pulizia quotidiana dei locali;
c) il cambio della biancheria, compresa quella del bagno,
ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda
e riscaldamento;
e) somministrazione della prima colazione.
3. I locali adibiti all'attivitàricettiva devono possedere
i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal
Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento d'igiene vigenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, svolto
nei limiti di cui alla presente legge, non costituisce cambio
di destinazione d'uso residenziale gia' in atto nelle unità
immobiliari utilizzate e comporta per i proprietari o i possessori
delle unita' immobiliari stesse l'obbligo di residenza e dimora
nella medesima.
5. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non
può superare i duecentosettanta giorni.
6. La permanenza degli ospiti negli esercizi di cui all'articolo
1 non puo' protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve
intercorrere un periodo non inferiore a trenta giorni per potersi
rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.
Articolo 3 - Adempimenti
amministrativi
1. L'attività di cui all'articolo 1 è intrapresa
previa denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 19 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive modificazioni, da inviare al Comune territorialmente
competente.
2. Il Comune provvede all'effettuazione di apposito sopralluogo
ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività,
comunicandone l'esito alla Provincia.
3. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 non
necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli
esercenti il commercio.
4. Gli esercenti l'attività di cui all'articolo 1 comunicano
al Comune e alla Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno,
il periodo di apertura dell'attività ed i prezzi minimi
e massimi con validita' dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Copia di tale comunicazione e' esposta all'interno della struttura
ricettiva.
5. Gli esercenti l'attività di cui all'articolo 1 comunicano
mensilmente al Comune ed alla Provincia, su apposito modulo ISTAT,
il movimento degli ospiti a fini di rilevazione statistica.
Articolo 4 - Pubblicità
dell'attività
1. La Provincia, sulla base delle comunicazioni di cui
al comma 4 dell'articolo 3, redige annualmente l'elenco delle
attività ricettive di cui all'articolo 1, con particolare
riferimento ai prezzi praticati, e provvede alla sua pubblicizzazione
nelle forme ritenute opportune.
Articolo 5 - Formazione
degli operatori
1. La Regione può concedere contributi per l'attuazione
di iniziative di studio, formazione, qualificazione professionale
e aggiornamento degli operatori degli esercizi di cui all'articolo
1 a favore di enti e associazioni con comprovata esperienza nel
settore o di organizzazioni specializzate nell'offerta di servizi
al turismo o costituite fra gli operatori medesimi.
Articolo 6 - Iniziative
di promozione e commercializzazione
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 4 marzo 1998, n.
7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali
5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993,
n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28),
le direttive applicative del programma poliennale deliberato dalla
Giunta regionale indicano i criteri ed i limiti per il cofinanziamento
di iniziative di promozione o commercializzazione turistica relative
agli esercizi di cui all'articolo 1.
2. I titolari di tali esercizi possono accedere ai cofinanziamenti
suddetti a condizione che sussistano gli elementi di cui all'art.
13 della L.R. n. 7 del 1998.
Articolo 7 - Controlli
e sanzioni
1. I Comuni svolgono l'attività ispettiva necessaria al
fine di assicurare il costante rispetto delle presenti disposizioni
applicando, se del caso, le sanzioni di cui al comma 2, ai sensi
della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale), comunicandone,
in ogni caso, le risultanza alle Province. 2. I Comuni applicano,
nella misura prevista dalle norme vigenti, le sanzioni relative
a:
a) apertura abusiva di un esercizio di cui all'articolo
1;
b) superamento della capacità ricettiva.
3. Le Province applicano, nella misura prevista dalle norme vigenti,
le sanzioni relative a:
a) omessa esposizione delle tariffe praticate di cui al
comma 4 dell'art. 3;
b) applicazione di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
c) mancata comunicazione dei dati di cui al comma 5 dell'art.
3.
4. In caso di recidiva le sanzioni previste al comma 2 sono raddoppiate
e, nei casi più gravi, il Comune può procedere alla
sospensione temporanea o alla chiusura dell'attività.
Articolo 8 - Abrogazione
della L.R. 25 giugno 1999, n. 11 1.
La L.R. 25 giugno 1999, n. 11 (Norme in materia di attivita' ricettiva
diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità "Bed
and Breakfast") è abrogata.
Articolo 9 - Norma
finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato
della disponibilità necessaria in sede di approvazione
della legge di bilancio a norma di quanto disposto dal comma primo
dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
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