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Legge
Regionale Emilia Romagna 28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono
distinte in , e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Case per ferie - (Art. 7 - L
R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004)
1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno
a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e
gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici,
da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro,
per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno
di propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati
dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti
con cui venga stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi
essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature
che consentano il perseguimento delle finalità di cui al
comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature
che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine
o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche
aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse
alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. B - Strutture ricettive classificate in
categoria unica
CASE PER FERIE
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di
"Case per ferie" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 16/04
e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
Specificazioni aggiuntive
E' possibile concordare specificazioni aggiuntive con il Comune
in cui è ubicata la struttura in relazione all'utenza ospitata
o alle finalità dell'associazione che gestisce la casa
per ferie.
Il Comune può stabilire le condizioni per l'utilizzo della
specificazione aggiuntiva concordata. Tale specificazione deve
essere aggiunta al segno distintivo da apporre all'esterno della
struttura ricettiva.
Requisiti strutturali e di esercizio minimi che devono essere
garantiti nelle case per ferie:
superficie minima delle camere di 8 e 12 metri quadrati per
le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto,
aumentata di 5 mq. per ogni ulteriore posto letto autorizzato.
In caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate
dai 4 letti in su, ove l'altezza dei locali sia superiore a
3,20 m il parametro superficie/posto letto può essere
ridotto 5 mq.;
per le camere senza bagno ad uso esclusivo installazione di
dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo
ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano wc e un
vano doccia ogni 8 posti letto o frazione, con un minimo di
un servizio ogni piano;
una cucina (requisito non obbligatorio per le case religiose
di ospitalità);
una o più sale comuni, distinte dal locale adibito
a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri
quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati
per ognuno degli ulteriori posti letto;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e
impianto di riscaldamento dei locali, quest'ultimo requisito
è obbligatorio solo se l'apertura comprende i periodi
dal 1 ottobre al 30 aprile;
cambio della biancheria settimanale e ad ogni cambio del cliente
o servizio di fornitura della biancheria da camera e da bagno
su richiesta, ove il servizio non sia fornito di base;
Fornitura di una coperta per ogni letto;
Pulizia giornaliera dei locali;
almeno un apparecchio telefonico ad uso comune;
una cassetta contenente materiale di primo soccorso.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
equipollente indicata dal Comune;
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata
da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento di
Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata
anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato
richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività
senza l'acquisizione di tale parere;
in caso di somministrazione di alimenti e bevande deve essere
allegata l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della
L. 283/62, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità
di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16, comma
2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera
già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione
di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati,
segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R.
16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia (ora
dichiarazione) di inizio attività indicata allo stesso
articolo è da intendersi riferita alla disciplina di cui
all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente alla sola
ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata in vigore
della L.R. 16/04
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli
alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 L.283/62
non è necessaria purché tale cucina rispetti i parametri
minimi previsti per le cucine degli affittacamere che effettuano
somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad eccezione del requisito
riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza di un
frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi ogni
12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in caso
di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori dotati
di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito dei cibi
nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù),
ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma non
superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i requisiti
minimi previsti per le strutture ricettive da cui dipendono, ad
esclusione dei servizi collettivi, per i quali si appoggiano alla
casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto
si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria,
di prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio
2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili dell'epoca
a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche
e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione
con determinazione del dirigente competente, corrispondente alla
categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno
della struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al
segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e i
segni distintivi approvati con atto del dirigente competente,
sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche
tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività
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