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Legge Regionale Emilia Romagna
28 luglio 2004, n. 16
Le strutture ricettive sono distinte in
, e .
Sono strutture ricettive extralberghiere: a); b) ; c); d); e) ; f).
Altre tipologie ricettive: a) ; b) strutture ricettive
all'aria aperta non aperte al pubblico; c) aree attrezzate
di sosta temporanea; d) ;
e);
Rifugi alpini ed escursionistici
- (Art. 9 - L R Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio
2004)
1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità
e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili
attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati
in luoghi favorevoli ad escursioni.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà
di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti
in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità
di centri abitati.
3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei
rifugi alpini ed escursionistici
4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo
di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori
privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le
tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
Delibera
Giunta Regione Emilia Romagna n. 2186 del 19 dicembre 2005
Allegato A: "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere e della tipologia ricettiva
degli appartamenti ammobiliati per uso turistico".
SEZ. B - Strutture ricettive classificate in
categoria unica
Rifugi alpini
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione di
"Rifugi alpini" ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale
16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali e di esercizio.
I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e
per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico
per periodi limitati nelle stagioni turistiche.
Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre
di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato,
sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti
nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio
di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della
giornata.
Strutture e dotazioni obbligatorie:
Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
Cucina per la preparazione dei pasti;
Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti
e bevande;
Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette
anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto letto
deve essere disponibile almeno una coperta;
Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque;
Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio,
apparecchiature di radio-telefono;
Adeguato numero di apparecchi estintori;
Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal
tramonto all’alba;
Una cassetta di pronto soccorso;
Adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi
del soccorso. Sono esclusi i rifugi ubicati nelle vicinanze
di aree urbanizzate o normalmente servite dal reticolo viario;
Idoneo impianto per la produzione di energia elettrica e impianto
di riscaldamento;
Piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio di elicotteri
del Soccorso alpino.
Parametri edilizi minimi
Cucina
Superficie minima ≥ mq 12;
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ m. 2,00;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie
del pavimento;
Cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa
canna di espulsione;
rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza
≥ a m 1,80 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale;
Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
Servizio igienico completo riservato al personale di gestione
(WC, lavandino, bidet, doccia) con antigabinetto ad uso spogliatoio.
Spazio Consumo alimenti e bevande
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie
del pavimento;
1 WC con lavabo ogni 50 mq di superficie utile, o frazione,
delle sale di ristoro.
Spazi per il pernottamento
Camere dormitorio con almeno 4 mq per posto letto;
Altezza media ≥ m. 2,20;
Altezza minima ≥ 2,00 m.;
presenza di un adeguato ricambio d’aria pari almeno a
2 ricambi orari conseguiti mediante ventilazione naturale (a
parete e/o con l’ausilio di canne);
divieto di fumare e della installazione di caldaie o simili
strumenti di riscaldamento in locali dormitorio;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie
del pavimento
Servizi Igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano
con disponibilità complessiva di almeno:
1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
1 WC ogni 15 posti letto o frazione,
1 doccia ogni 20 posti letto;
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie
del pavimento;
Pareti fino ad una altezza ≥ a m. 1,60 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile;
Porte
Larghezza non inferiore a cm 65.
Deroghe
I parametri soprascritti potranno essere derogati in presenza
di condizioni ambientali particolarmente impegnative. In particolare,
nelle camere dormitorio potrà essere raggiunto il parametro
minimo di 3 mq per posto letto, ma solo in presenza di adeguato
ricambio d'aria pari ad almeno 3 ricambi orari.
Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti solidi accumulati
presso i rifugi avviene secondo le modalità indicate
dall'amministrazione competente.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
equipollente indicata dal Comune;
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata
da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento
di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata
anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato
richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività
senza l'acquisizione di tale parere;
per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata
l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62,
previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente
atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità
di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
Interpretazione dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04
Vista la particolare collocazione dei rifugi alpini la presentazione
della D.I.A. consente oltre alla attività propriamente
ricettiva la somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti
alloggiati o in transito. Tale attività non è, infatti,
considerata una vera è propria somministrazione al pubblico
ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in considerazione
della finalità prevista dalla legge per queste strutture
di offrire ospitalità e ristoro agli escursionisti.
Rifugi escursionistici
Il presente capo regolamenta l'attività di gestione
di "Rifugi escursionistici" ai sensi dell'art. 9, comma 2, della
legge regionale 16/04 e stabilisce i requisiti minimi strutturali
e di esercizio.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive aperte al
pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti
in zone anche non montane ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni,
servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche
in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente
alla viabilità pubblica.
Strutture e dotazioni obbligatorie:
Locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
Cucina per la preparazione dei pasti;
Spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti
e bevande;
Spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o
cuccette anche sovrapposte del tipo a castello; per ogni posto
letto deve essere disponibile almeno una coperta;
Servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati;
Acqua potabile come da D. Lgsl 31/01 e s.m.i.;
Impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle
acque;
Posto telefonico, o in caso di impossibilità di allaccio,
apparecchiature di radio-telefono;
Adeguato numero di apparecchi estintori;
Lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal
tramonto all’alba;
Una cassetta di pronto soccorso;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e impianto
di riscaldamento dei locali; quest'ultimo requisito è obbligatorio
solo se l'apertura comprende i periodi dal 1° ottobre al 30
aprile;
Parametri edilizi minimi
Cucina
Superficie minima ≥ mq. 16;
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie
del pavimento;
Provvista di Cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla
relativa canna di espulsione;
rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza
≥ a m 2,00 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile;
Doppio lavello con acqua calda e fredda con comando non manuale;
Frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e altri alimenti;
Piani di lavoro di adeguate dimensioni;
Servizio igienico completo (WC, lavandino, bidet, doccia) dedicato
con antigabinetto ad uso spogliatoio.
Spazio Consumo alimenti e bevande
altezza media ≥ m. 2,40;
altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie
del pavimento;
1 WC distinto per sesso con antigabinetto in comune dotato di
lavabi.
Spazi per il pernottamento
Stanze letto superficie minima 8 mq per un posto letto con
incremento di 4 mq per ogni letto aggiunto oltre il primo;
Altezza media ≥ m. 2,40;
Altezza minima ≥ 2,20 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie
del pavimento.
Servizi Igienico-sanitari
Almeno una stanza da bagno completa di uso comune ogni piano
con disponibilità complessiva di almeno:
1 lavabo ogni 10 posti letto o frazione,
1 WC ogni 10 posti letto o frazione,
1 doccia ogni 12 posti letto o frazione;
altezza media ≥ m. 2,20;
altezza minima ≥ 2,00 m.;
Superficie fenestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie
del pavimento;
Pareti fino ad una altezza ≥ a m 1,60 con materiale liscio,
lavabile, disinfettabile.
Requisiti strutturali da attestare nella DIA:
indicazione degli estremi del certificato di conformità
edilizia e agibilità o presentazione di documentazione
equipollente indicata dal Comune;
idoneità igienico-sanitaria della struttura certificata
da un parere preventivo della competente AUSL Dipartimento
di Sanità Pubblica. La DIA può essere presentata
anche in assenza del parere purché lo stesso sia stato
richiesto. Non è comunque possibile iniziare l'attività
senza l'acquisizione di tale parere;
per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere allegata
l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283/62,
previa verifica dei requisiti strutturali previsti dal presente
atto, con l'eccezione dell'utilizzo della cucina in modalità
di autogestione da parte degli alloggiati (vedi paragrafo relativo
alle cucine autogestite).
INTERPRETAZIONE dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04
Qualora il rifugio escursionistico sia ubicato in zone difficilmente
raggiungibili con mezzi di trasporto la presentazione della D.I.A.
consente oltre alla attività propriamente ricettiva la
somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti alloggiati
o in transito. Tale attività non è, infatti, considerata
una vera è propria somministrazione al pubblico ai sensi
dell'art. 18 comma 3 della L.R. 16/04 in considerazione della
finalità prevista dalla legge per queste strutture di offrire
ospitalità e ristoro agli escursionisti.
Normativa comune
Subingresso - estensione dell'applicazione dell'art. 16,
comma 2, L.R. 16/04
Il subentro nella gestione di una struttura ricettiva extralberghiera
già esistente ed autorizzata, senza alcuna effettuazione
di modifiche né alla struttura né ai servizi erogati,
segue le modalità di cui all'art. 16 comma 2, della L.R.
16/04.
La modalità di autorizzazione sotto forma di denuncia
(ora dichiarazione) di inizio attività indicata allo
stesso articolo è da intendersi riferita alla disciplina
di cui all'art. 19 L.241/90 in forma statica, limitatamente
alla sola ipotesi di subentro, come vigente alla data di entrata
in vigore della L.R. 16/04
Cucine autogestite - autorizzazione sanitaria e requisiti
minimi
Per le strutture extralberghiere che utilizzano la cucina
esclusivamente in modalità di autogestione da parte degli
alloggiati, l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2
L.283/62 non è necessaria purché tale cucina rispetti
i parametri minimi previsti per le cucine degli affittacamere
che effettuano somministrazione dei pasti agli alloggiati, ad
eccezione del requisito riguardante il frigorifero.
In questo caso dovrà essere garantita la presenza di
un frigorifero di capacità di almeno 230 litri lordi
ogni 12 ospiti che usufruiscono della cucina autogestita e in
caso di utilizzo promiscuo dovranno essere forniti contenitori
dotati di coperchio adatti all'uso alimentare, per il deposito
dei cibi nel frigorifero.
Dipendenze
E' possibile attivare dipendenze delle strutture ricettive
extralberghiere collettive (case per ferie, ostelli per la gioventù),
ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre di norma
non superiore a 100 metri.
Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata dichiarazione
di inizio attività. Le dipendenze devono rispettare i
requisiti minimi previsti per le strutture ricettive da cui
dipendono, ad esclusione dei servizi collettivi, per i quali
si appoggiano alla casa-madre.
Normativa applicabile in modo residuale
Per quanto non previsto in modo specifico dal presente atto
si applicano le normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria,
di prevenzione incendi e di sicurezza.
Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca
Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca
le strutture ricettive extralberghiere assoggettate ai vincoli
previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio ai sensi della L. 6 luglio
2002, n. 137" che siano arredate prevalentemente con mobili
dell'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni
tecnologiche e servizi.
SEGNI DISTINTIVI
Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione con determinazione del dirigente competente, corrispondente
alla categoria ottenuta ove previsto, deve essere esposto all'esterno
della struttura ricettiva extralberghiera.
Ulteriori simbologie commerciali possono essere affiancate al
segno distintivo regionale.
Le diciture definite dalla L.R. 16/04 e dal presente atto, e
i segni distintivi approvati con atto del dirigente competente,
sono utilizzabili esclusivamente in conformità alle specifiche
tipologie ricettive oggetto della dichiarazione di inizio attività.
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